I contenuti della sezione sul diritto d'autore sono a cura di Paola Galimberti.
In materia di protezione del diritto d’autore il quadro normativo di riferimento è costituito anzitutto dalla Convenzione di Berna del 1886, riveduta più volte, l’ultima delle quali nel 1971, e che contiene disposizioni di carattere generale; da numerose Direttive della Comunità Europea, che intervengono ad armonizzare le legislazioni nazionali dei Paesi aderenti; e nel caso specifico dell’Italia, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con le sue varie modifiche e integrazioni, a cui si affianca il Codice Civile, libro V titolo IX artt. 2575-2583
In particolare il DDL S1861 prevede che sia libera la pubblicazione attraverso la rete di immagini o musica a bassa risoluzione purché degradate.
Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che hanno carattere creativo, vale a dire carattere di novità e originalità.
La protezione riguarda la forma che l’opera assume, non le idee in essa contenute che sono invece patrimonio di tutti.
A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore sono:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole,
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
8) i programmi per elaboratore
Non sono tutelate dal diritto d’autore le opere di pubblico dominio, cioè le opere su cui la protezione esercitata dalla legge è scaduta o non può essere esercitata (è il caso questo di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari, decreti emanati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e in generale dalle pubbliche amministrazioni).
La titolarità dell’opera può essere attribuita a uno o più soggetti, a seconda che un unico soggetto crei l’opera o che essa sia frutto della collaborazione di più autori. Il titolo di autore si acquisisce con la creazione dell’opera in qualsiasi forma.
La durata dei diritti patrimoniali (quelli morali non hanno scadenza) è di 70 anni dopo la morte dell’autore. Alla scadenza dei 70 anni l’opera diventa di pubblico dominio.
Se un’opera di pubblico dominio viene pubblicata da un editore, i diritti su quell’opera scadono dopo 25 anni.
I diritti sulle fotografie semplici scadono 20 dopo la produzione.
I diritti d’autore possono essere trasmessi o acquisiti in vari modi, ma in caso di contenzioso devono essere provati per iscritto.
Si tratta di deroghe ai diritti di utilizzazione economica atte a tutelare gli interessi della collettività quali la promozione della cultura, la pubblica informazione, la libera discussione, lo studio e la ricerca.
Esse possono essere:
a vantaggio della didattica, della discussione, della critica, dell’insegnamento, della ricerca scientifica, della pubblica informazione;
possono riguardare l’uso personale (in particolare la possibilità di fare fotocopie nel limite del 15%, vd. sotto) o disposizioni a favore dei portatori di handicap.
Queste utilizzazioni non richiedono il consenso dell’autore, ma non sono necessariamente gratuite.
Per fotocopia si intende la riproduzione di un’opera, eseguita con qualsiasi mezzo, sia analogico che digitale. Benché la riproduzione rientri fra i diritti di utilizzazione economica riconosciuti in via esclusiva all’autore, in alcuni casi essa può avvenire liberamente:
Per quanto riguarda le opere di pubblico dominio la regola generale è che sono fotocopiabili integralmente a meno che:
1) Non si tratti di opera tradotta da un’altra lingua (i diritti scadono 70 anni dopo la morte del traduttore)
2) Non si tratti di edizione critica o commento scientifico (i diritti scadono 20 anni dopo la morte del curatore).
possono essere fotocopiate le opere possedute dalle biblioteche solo per uso personale e SOLO nel limite del 15%.
Se il libro posseduto dalla biblioteca è fuori dai cataloghi editoriali o opera di difficile reperibilità sul mercato, può essere fotocopiato integralmente se lo si fa all'interno della biblioteca pubblica e se lo si fa per uso personale.